19.01.2023
Usura – Interessi moratori – Nullità – interesse ad agire

Essendo pacifica anche agli interessi moratori l’applicazione della disciplina antiusura (Cassazione 19597/2020), ne deriva l’applicazione dell’art. 1815, comma 2, cod. civ. e quindi quella dell’art. 1224, comma 1, cod. civ. con diritto del creditore agli interessi convenzionali lecitamente convenuti.
L’interesse ad agire in relazione ad una clausola reputata nulla o inefficace sussiste sin dalla pattuizione di essa, mentre va esclusa la sussistenza dell’interesse ad agire in caso di integrale adempimento del contratto (Cassazione 1818/2021).
Se e quando si determina l’inadempimento, esso è rilevante solo se il tasso sia stato richiesto e applicato al debitore e la sentenza di accertamento sarà applicabile solo se il tasso usurario sia stato effettivamente utilizzato dal finanziatore.
Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza 04 gennaio 2013 n. 145